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Sono trascorsi diversi anni da quando nel numero di marzo 2003 con
il titolo “Cartello “panico” degli ingredienti” dedicammo diverse
pagine all’argomento.
Oggi, con le successive modifiche apportate, ci pare indispensabile
riprendere il discorso nel tentativo di portare un po’ di chiarezza
nella sua compilazione.

Ancor prima dell’intervento del Legislatore, deve nascere nel
Gelatiere il desiderio di far conoscere al consumatore come nasce il
suo prodotto e quali sono le materie prime che utilizza.
L’ultima sfida è nella ricerca di materie prime per la produzione del
gelato, dove si devono conoscere le caratteristiche di qualità e le
relative origini territoriali. La chiarezza delle informazioni e la
qualità delle materie prime impiegate saranno sempre prerogativa del
Gelato Artigianale.
Il Legislatore è intervenuto in questi ultimi decenni a mettere
chiarezza nelle etichettature dei prodotti alimentari e per far sì che
più informazioni siano date al consumatore.
Le due leggi caposaldo sono il D.Lgs 109 del 1992 (concernente
l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari) e il D.Lgs 114 (in materia di indicazione degli
ingredienti contenuti nei prodotti alimentari). In questi due D.Lgs
vengono indicati gli alimenti ed additivi consentiti e gli alimenti
con caratteristiche allergizzanti.
Il D.Lgs. 109/1992 rappresenta ancora oggi, in Italia, il testo
normativo di riferimento in materia di etichettatura, presentazione e
pubblicità dei prodotti alimentari destinati ad essere venduti ai
consumatori. Tale decreto fu emanato al fine di recepire le direttive
europee 89/395/CEE e 89/396/CEE che, per la prima volta, avevano
dettato delle regole uniformi, al fine di armonizzare la legislazione
di tutti gli stati membri, nel settore della tutela dei consumatori in
materia di etichettatura dei prodotti alimentari, dove per
etichettatura si intende “l’insieme delle menzioni, delle indicazioni,
dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli
che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente
sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di
chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo,
o in mancanza, sui documenti di accompagnamento al prodotto
alimentare”.
Il d.lgs. 109/92 risulta attualmente modificato dai seguenti
interventi normativi:
- il D.Lgs. 181/2003, emanato in recepimento della direttiva
2000/13/CEE;
- il D.Lgs. 114/2006, emanato, in attuazione della direttiva
2003/89/CEE, (che a sua volta modifica la direttiva 2000/13/CEE), con
l’obiettivo di garantire ai consumatori, in particolare a quelli con
sensibilità nota a componenti o additivi alimentari, il diritto ad
un’informazione più approfondita sul contenuto degli alimenti,
introducendo una lista positiva di sostanze considerate “allergeniche”
da menzionare obbligatoriamente in etichetta, qualora siano presenti
in un prodotto alimentare (non solo come ingredienti, ma anche come
derivati).
Le nuove disposizioni hanno stabilito che fra gli ingredienti devono
figurare, con il nome specifico, le sostanze elencate nell’all. 2,
sez. III, del D.Lgs. 109/92, come modificato dal D.Lgs. 114/2006 (e
come aggiornato dal D.Lgs. 178/2007).
I produttori dovranno dunque riportare in etichetta la presenza di
potenziali allergeni, anche se presenti in quantitativi minimi o
addirittura se presenti solo in via potenziale, ad esempio per
contaminazioni crociate. Le sostanze attualmente considerate allergeni
nella normativa sono le seguenti:
Cereali contenenti glutine (cioé grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti da essi derivati
Crostacei e derivati
Uova e prodotti derivati
Pesce e prodotti derivati
Arachidi e prodotti derivati
Soia e prodotti derivati
Latte e derivati (compreso il lattosio)
Frutta a guscio come: mandorle (Amigdalus communis L.) nocciole (Corylus
avellana)
noci comuni (Juglans regia)
noci acagiù (Anacardium occ.)
noci pecan (Carya illinoiesis-Wangenh - K. Koch)
noci del Brasile (Bertholletia exc.) pistacchi (Pistacia vera)
noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati
Sedano e prodotti derivati
Senape e prodotti derivati
Semi di sesamo e prodotti derivati
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o
10 mg/l espressi come SO2.
L’elenco di tali sostanze non è tuttavia definitivo, in quanto
viene sottoposto a revisione periodica e ad integrazione da parte
della Commissione Europea con l’ausilio dell’Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare (EFSA) e, pertanto, ai fini del rispetto della
normativa, sarà necessario verificare l’introduzione di eventuali
modifiche.
L’argomento dedicato agli allergeni verrà sviluppato in un
successivo articolo in quanto di notevole importanza:
di shock anafilattico si può morire, ricordiamoci degli adolescenti
morti in casi diversi per aver mangiato alimenti contaminati da
nocciole.
Per quanto riguarda i prodotti sfusi, quindi i nostri gelati,
l’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio ‘92, n. 109, è
sostituito dal seguente:
Art. 16 (Vendita dei prodotti sfusi).
1 I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti
previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i
prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta
dell’acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita
immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai
recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti
d’esposizione.
2 Sul cartello devono essere riportate:
a la denominazione di vendita
b l’elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione
c le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente
deperibili, ove necessario.
3 Per i prodotti della gelateria, del-la pasticceria, della panetteria
e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco
degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello
tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro
o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione
dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti
stessi. Ci si pone il problema dell’asportazione del gelato non più in
monodose, ma in confezione da gr. 500 in su.
Si notino le righe del paragrafo 2 capoverso “c”, dell’articolo 16
della 109: si fa riferimento alle modalità di conservazione per i
prodotti alimentari rapidamente deperibili e sarebbe opportuno che si
definisse la temperatura di conservazione una volta portato il gelato
a casa (congelatore o ghiacciaia), dovrebbe essere indicata nella
lista degli ingredienti come previsto dall’art. 16 della 109.
Durante le fasi ispettive sia dei NAS che del Servizio Sanitario
Nazionale un punto molto dibattuto e con molte contestazioni è il
famigerato cartello degli ingredienti.
Gli organi di controllo valutano il cartello degli ingredienti in
funzione delle informazioni che l’utente deve ricevere.
Il consumatore deve essere in grado di rilevare dal cartello degli
ingredienti all’atto dell’acquisto tutti i componenti, compresi gli
ingredienti allergizzanti, del gelato, sorbetto o del semifreddo
scelto.
Vista la notevole casistica di gusti e di prodotti che la gelateria è
in grado di fornire, questa dovrebbe mettere a disposizione un libro
che indichi pagina per pagina per ogni gusto i vari componenti
presenti. Come ridurre e rendere quindi accessibile immediatamente
tutte le descrizioni?
A questo punto la fantasia interpretativa diventa ampia e i verbali
ispettivi fioccano a volontà.
Per alcuni artigiani, come i pasticcieri, sono state proposte, dopo
incontri tra USL e NAS, delle linee guida e modi comportamentali
interessanti che possono essere utilizzati a mio avviso anche dai
gelatieri.
L’articolo 16 ci può dare una traccia:
a la denominazione di vendita
Si potrebbero suddividere i prodotti in tre gruppi di vendita
1 Gelati - 2 Sorbetti - 3 Semifreddi
Tali prodotti nelle gelaterie sono spesso suddivisi ed in scoparti
definiti. Riportare in questi gruppi, oltre al nome del prodotto che
deve comparire anche sulla vaschetta o in corrispondenza visiva sulla
vetrina, l’elenco degli ingredienti facendo attenzione a rispettare
gli articoli 5 “ingredienti” e art. 6 “designazione degli aromi”,
sempre del D.Lgs 109 e suoi aggiornamenti, ed asteriscando gli
alimenti allergizzanti e riportando in calce “i prodotti asteriscati
sono da considerarsi degli allergenizzanti”.
Tale sistema potrebbe soddisfare le esigenze del consumatore che gli
permetterebbe di identificare velocemente il prodotto scelto e leggere
gli ingredienti contenuti nella categoria, compresi gli
allergenizzanti. Dal punto di vista della comunicazione più chiara e
più trasparente possibile, e anche in considerazione del fatto che il
gelatiere dovrebbe essere orgoglioso dei suoi ingredienti e quindi li
vuole evidenziare, la soluzione migliore sarebbe quella di esporre gli
ingredienti gusto per gusto: solo in questo modo l’eventuale additivo
o allergene o ingrediente non nobile (tipo i grassi idrogenati) si
riferirà solo a quel gusto e non all’intera produzione.
Potrebbero essere scelte altre soluzioni, le condizioni che devono
soddisfare devono essere sempre quelle che il consumatore deve
identificare correttamente il prodotto ed essere informato sugli
ingredienti.
Non ci rimane da sviluppare che l’ultima parte, quella sanzionatoria:
l’articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è
sostituito dal seguente: Art. 18. (Sanzioni).
1 La violazione delle disposizioni dell’art. 2 “finalità
dell’etichettatura dei prodotti alimentari” è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro
diciottomila.
2 La violazione delle disposizioni degli articoli 3 “elenco delle
indicazioni dei prodotti preconfezionati”, art. 10-bis “data di
scadenza” e 14 “modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie
dei prodotti preconfezionati” è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento.
3 La violazione delle disposizioni degli articoli 4 - 5 - 6 - 8 - 9 -
10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 e 17 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.
art. 4 Denominazione di vendita
art. 5 Ingredienti
art. 6 Designazione degli aromi
art. 8 Ingrediente caratterizzante evidenziato
art. 9 Quantità
art. 10 Termine minimo di conservazione
art. 11 Sede dello stabilimento
art. 12 Non tocca le gelaterie
art. 13 Lotto
art. 15 Non interessa le gelaterie
art. 16 Vendita dei prodotti sfusi
art. 17 Non interessa le gelaterie
Post scriptum
Vorrei portare una mia riflessione su alcune pubblicità di gelati per
celiaci che ultimamente ho notato in alcune gelaterie: anche questo
argomento lo svilupperò in prossimi articoli. Mantenere una filiera
produttiva dedicata a questo argomento in una gelateria è a mio parere
molto arduo e difficile. Prima di proporre questi prodotti sarebbe
opportuno conoscere le cause scatenanti di queste patologie,
“celiachia” ed “allergia”: allora forse si potrà pensare a come
impostare un punto di produzione e di vendita solo per questi utenti. |