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Il 13 gennaio 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Unione Europea n. L8/3 il Regolamento UE della Commissione n. 21
del 12 gennaio 2010 che, dopo una lunga gestazione, sancisce il
riconoscimento di “Denominazione di Origine Protetta” (D.O.P.) al
Pistacchio Verde di Bronte. Il Pistacchio, frutto della omonima pianta
(Pistacia vera L.) è uno fra i frutti secchi più conosciuti ed
utilizzati nelle preparazioni dolciarie, in particolare nei gelati,
cui conferisce il particolare gusto ed il caratteristico colore verde.

La pianta, originaria del Medio Oriente, è oggi coltivata in varie
parti del mondo (Turchia, Stati Uniti e, soprattutto Iran), ma è in
Italia, quasi esclusivamente in Sicilia, che ha trovato un habitat
storicamente favorevole per produzioni di qualità.
In particolare sulle pendici dell’Etna, in provincia di Catania, la
coltivazione del pistacchio costituisce un importante elemento
nell’economia del settore agro-alimentare, viste anche le pregiate
qualità organolettiche che il pistacchio riesce ad esprimere in questo
territorio.
È stato quindi inevitabile che i produttori etnei intraprendessero
l’iter legislativo che ha portato al riconoscimento da parte della
Unione Europea della Denominazione di Origine Protetta. Infatti,
diversamente da quanto fatto dai produttori della “Nocciola del
Piemonte” i quali hanno ottenuto il riconoscimento come Indicazione
Geografica Protetta (I.G.P.) - vedasi il Reg. CE n. 464 del
12.03.2004, i produttori siciliani del pistacchio di Bronte hanno
richiesto ed ottenuto la protezione come D.O.P., rivendicando così un
maggiore e imprescindibile legame tra le qualità del prodotto ed il
ristretto ambiente geografico in cui viene coltivato. Infatti basta
recarsi nella zona del piccolo comune etneo di Bronte, in provincia di
Catania, per ammirare questi alberi da frutto che crescono su terreni
lavici, quasi direttamente sulle rocce, in zone che definire marginali
è poco e dove quasi tutte le altre colture trovano estrema difficoltà
ad ambientarsi.
L’Unione Europea da sempre si è dimostrata particolarmente interessata
alla tutela di queste produzioni agro-alimentari tipiche di ogni
regione, già con il Regolamento CEE n. 2081/1992 e, successivamente,
con quello del 2006, che ha abrogato e sostituito il precedente.
Tra i Paesi dell’Unione, l’Italia è quello che presenta il maggior
numero di prodotti tutelati sia come D.O.P. che come I.G.P. (abbiamo
superato i duecento).
Il Reg. CE 510/2006 dispone che, una volta approvate e registrate
dall’Unione Europea, le D.O.P. e le I.G.P. possano essere utilizzate
solo per prodotti conformi ad un apposito disciplinare di produzione
da presentare all’atto della richiesta della protezione (art. 4 del
Reg. CE 5102006); in particolare tutte le fasi della filiera, dalla
produzione, alla trasformazione fino al consumatore finale, sono
soggette al controllo del rispetto del disciplinare da parte dello
Stato membro, mediante le autorità e organismi che questi individua
(art. 10).
L’art. 13 del Regolamento stabilisce inoltre che le denominazioni sono
tutelate contro qualsiasi impiego fraudolento e contro qualsiasi
illecita, falsa o ingannevole usurpazione o evocazione della dicitura
geografica protetta. In Italia le produzioni a D.O.P. e I.G.P. sono
controllate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali e da alcuni organismi di controllo pubblici e privati,
appositamente autorizzati dallo stesso MIPAAF, scelti dalle singole
organizzazioni di produttori.
Per quanto riguarda il Pistacchio Verde di Bronte, il disciplinare di
produzione, allegato al Regolamento CE n. 21/2010 stabilisce, tra
l’altro, la zona di coltivazione delle piante (i comuni di Bronte,
Adrano e Biancavilla), le tecniche agronomiche di produzione, di
raccolta e le regole per l’etichettatura del prodotto al momento della
commercializzazione.
I produttori etnei hanno scelto di affidare il controllo della D.O.P.
Pistacchio Verde di Bronte alla struttura, autorizzata con Decreto
MIPAAF del 21.06.06 n. 64534, CoRFilCarni di Messina
(www.corfilcarni.it), che già operava nella certificazione di alcune
produzioni zootecniche.
Questa struttura deve effettuare tutti i controlli previsti dal Reg.
CE 510/2006, in particolare dall’art. 11, e deve provvedere alla
certificazione del prodotto da immettere in commercio.
I produttori del Pistacchio Verde di Bronte hanno anche scelto il logo
che le partite di prodotto certificato devono riportare in etichetta,
rappresentato dalla scritta Denominazione d’Origine Protetta D.O.P.,
dalla sottostante raffigurazione del vulcano Etna e dal frutto
pistacchio, unitamente alla dicitura “Prodotto controllato e garantito
dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi del reg.
CE 510/2006”.
Nel caso delle produzioni di gelati al pistacchio, l’uso della
Denominazione d’Origine “Bronte” è pertanto legato all’utilizzo di
materie prime certificate e come tali rivendicate sull’etichetta o,
per pistacchi venduti allo stato sfuso, sulla documentazione che il
venditore è obbligato a fornire.
Nel caso di materie prime prive di tale attestazione, utilizzare un
qualsiasi riferimento alla D.O.P. o a parole, immagini e frasi facenti
riferimenti all’origine geografica “Bronte” nel gelato al pistacchio,
costituisce violazione proprio dell’art. 13 del citato Reg. CE
510/2006 e viene di conseguenza punito, all’atto di una verifica
ispettiva, con le sanzioni amministrative previste dal Decreto
Legislativo 19 novembre 2004, n. 297 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale italiana n. 293 del 15 dicembre 2004) con importi anche di
notevole rilevanza pecuniaria.
Le industrie che invece intendano produrre dei semilavorati per gelati
al pistacchio (es. paste o farine), volendo indicare l’origine “Bronte”,
consentendo così a sua volta al gelatiere di fare altrettanto, oltre a
dover utilizzare una materia prima certificata, devono preventivamente
fare domanda alla CoRFilCarni, o direttamente al MiPAAF,
l’autorizzazione alla trasformazione del pistacchio certificato ed
assoggettarsi ad eventuali controlli di queste autorità, tutto ciò per
evitare che venga utilizzata la dicitura protetta su prodotti ottenuti
a partire da materie prime estere o comunque non rispondenti al
disciplinare.
In questo modo vengono tutelati i produttori del Pistacchio Verde di
Bronte che, a fronte degli elevati costi di produzione e
certificazione a cui sono soggetti, vedono spesso arrivare sul mercato
ingenti quantitativi di prodotto estero spesso di qualità inferiore,
ma a prezzi concorrenziali.
La produzione del pistacchio in Italia nel corso degli ultimi anni si
è assestata su circa 30.000 quintali di prodotto proveniente da una
superficie coltivata di oltre 3.600 ettari, quasi interamente
concentrata in Sicilia (tabella 1).

Il prezzo medio del prodotto secco in guscio nell’ultimo triennio,
secondo dati della Regione Sicilia, si è attestato intorno a 4-5 euro
al kg, per il mercato interno, anche se nei periodi di maggiore
richiesta del mercato il prezzo alla produzione può anche raddoppiare.
Diverso è il discorso riguardo al prodotto venduto all’estero, in
questo caso il prezzo sale notevolmente (tabella 2); nella tabella 2
sono indicati i dati relativi alle importazioni negli ultimi due anni
e mezzo che presentano alcuni interessanti aspetti da valutare. Primo
fra tutti è il dato relativo alle quantità importate che hanno sempre
superato i 100.000 q.li, che significa come in Italia c’è una grande
richiesta di questo prodotto che la produzione interna da sola non può
soddisfare, va adeguatamente sottolineato che i principali importatori
di pistacchi si trovano proprio in Sicilia, dove si concentrano le
richieste da parte degli utilizzatori di questo prodotto. Altro dato
da considerare è quello dei prezzi che sono oscillati tra 5 e 7
euro/kg circa, quindi decisamente concorrenziali rispetto alla
produzione italiana non certificata e sicuramente molto più economici
rispetto a quelli che si presume raggiungerà sul mercato il prodotto
certificato come D.O.P., la cui prima raccolta nell’autunno 2010 si
presume sarà certificata dalla CoRFilCarni di Messina nei primi mesi
del 2011. È importante evidenziare che prima di questa campagna non
poteva esserci in commercio alcuna produzione di pistacchio che poteva
fregiarsi della certificazione come D.O.P. Pistacchio Verde di Bronte,
e quindi tutte le partite di prodotti (freschi, secchi o semilavorati)
immesse sul mercato dal momento dell’entrata in vigore del Reg. UE
21/2010 e che si fregiavano di tale origine, non erano titolate a
farlo. È innegabile che questo sistema può causare distorsioni nel
mercato e speculazioni da parte di quei commercianti che non potendo
fornire la quantità di pistacchi Siciliani richiesta dal mercato, non
volendo rinunciare a questa attestazione d’origine o a quella più
pregiata di “Bronte” e, lusingati dagli ingenti guadagni che ci sono
nell’acquistare a poco prezzo e vendere a caro, cercano di
“nazionalizzare” un prodotto importato dall’estero vendendolo come
Siciliano, magari solo perché la Sicilia è stata solo una tappa del
viaggio che ha portato questi pistacchi dall’Iran sino a noi.
Adesso con l’entrata in vigore della protezione per la D.O.P.
Pistacchio Verde di Bronte tali comportamenti fraudolenti possono
essere puniti ancora più duramente, non solo dal punto di vista
amministrativo con le sanzioni pecuniarie previste dal D. Leg. n. 297
del 2004, ma anche dal punto di vista penale quando si accerta che
l’illecito comportamento configuri il reato previsto dall’art. 517 del
codice penale “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” con
l’aggravante del successivo art. 517 bis per prodotti la cui
“denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono
protette dalle norme vigenti”.
Pertanto, è bene che chiunque acquisti pistacchi o semilavorati che
utilizzano diciture inerenti la produzione Siciliana o di Bronte, in
particolare, si accerti che possano lecitamente rivendicare questa
origine, che è legata a un frutto di grande pregio e storia che
consente la produzione di gelati di qualità sempre molto apprezzati
dai consumatori di ogni età.
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