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E’ entrata recentemente in vigore la normativa sulla
rintracciabilità degli alimenti. Se per le aziende fornitrici di
prodotti per gelateria il problema dovrebbe essere già stato
affrontato e risolto, molte gelaterie stanno ancora pensando a
come organizzarsi.
Eppure, probabilmente senza saperlo, sono già tutti in regola.
Ecco perché.
Dal
1° gennaio 2005 la rintracciabilità dei prodotti
alimentari deve essere applicata in tutte le aziende
agroalimentari.
Il Regolamento CEE 178/2002 stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare e
istituisce l’Agenzia per la Sicurezza Alimentare.
Diventa così obbligatorio adottare, in tutte le fasi del
processo produttivo, le procedure per la
rintracciabilità.
In pratica è necessario seguire e ricostruire l’intero
percorso di un alimento, di un mangime, di un animale,
ricostruendo i diversi passaggi in tutte le fasi di
produzione, dalla trasformazione alla distribuzione.
Chiariamo subito un equivoco: questo non significa che
sui prodotti alimentari vi deve essere l’origine
dell’alimento e degli ingredienti che lo compongono.
Ciò che è necessario è molto più semplice: chiunque
interviene nella fase produttiva di un alimento, deve
essere sempre in grado di sapere, per quello specifico
alimento e per quella specifica produzione, quando e da
chi ha avuto le materie prime. Quando e a chi lo ha
venduto. Punto e basta.
BUROCRAZIA O SICUREZZA?
A questo punto la… domanda sorge spontanea:
perché tutto questo?
Ancora una volta le autorità europee vogliono crearci
complicazioni pratiche e burocratiche per metterci in
difficoltà nel nostro lavoro quotidiano?
Per capire cosa ha spinto il legislatore europeo a
muoversi in questa direzione, dobbiamo andare indietro
di diversi anni e ricordare alcuni allarmi alimentari
che, nel nostro paese e non solo, si sono rivelati
particolarmente gravi.
Primo fra tutti è da ricordare il caso del “vino al
metanolo”, una vicenda che si sviluppò attorno al 1986 e
che provocò la morte o la cecità di diversi consumatori,
per arrivare, quindici anni più tardi, agli allarmi di
“mucca pazza” (in Italia il primo caso scoppiò nel
gennaio del 2001), con la soppressione di migliaia di
capi di bestiame, rei di essere solo “sospettati” di
aver provocato la Bse (encefalopatia spongiforme
bovina).
Quei casi di vino al metanolo o quelli della mucca pazza
e altri simili, probabilmente si sarebbero potuti
gestire con minore allarmismo ed in modo più mirato se
già da allora fossero state in vigore le norme sulla
rintracciabilità: si sarebbero potute togliere dal
mercato solo quelle partite di vino e solo quelle carni
che avevano procurato seri problemi ai consumatori.
Il fatto, poi, che nelle disposizioni del legislatore vi
sia anche il riferimento specifico ai “mangimi”, lascia
chiaramente trasparire che la normativa si ispira
proprio anche a quegli allarmi di cui abbiamo detto.
Dunque, se vediamo nel legislatore la figura di chi
vuole intervenire in modo opportuno per salvaguardare
l’incolumità dei consumatori, possiamo comprendere
meglio il senso di queste disposizioni e accettarle con
maggiore convinzione.
Ora la domanda, lecita, da parte dei gelatieri è: “va
bene, ma in concreto cosa devo fare per rispondere alla
nuova normativa?”.
La risposta più semplice è: nulla. Non tanto per
sottovalutare il problema, ma perché, se la propria
attività risponde già a tutte le normative in vigore (da
quelle sui documenti di trasporto a quelle sulla
conservazione dei documenti fiscali, alla corretta
applicazione dell’autocontrollo), molto probabilmente
esistono già le premesse per essere in regola.
Sì, perché i documenti di accompagnamento delle merci
contengono tutte le indicazioni necessarie e, talvolta,
riportano anche il numero del lotto di produzione. E se
ancora questo non ci fosse, il gelatiere lo può
espressamente richiedere al suo fornitore; è bene però
sapere che il lotto di produzione, benché “auspicato”
dalla normativa, non è obbligatorio.
Questi riferimenti consentono alle autorità sanitarie,
in caso di necessità, di risalire alla provenienza (cioè
da quale azienda) e alla partita di produzione alla
quale il prodotto appartiene, e conoscere altresì quanti
altri soggetti hanno ricevuto esattamente la partita di
un determinato momento produttivo o di quello specifico
lotto.
ORGANIZZARSI IN GELATERIA
In virtù di queste indicazioni dobbiamo
distinguere quali sono i compiti delle aziende
fornitrici di prodotti (tutti i prodotti che entrano
nella miscela, che verranno utilizzati come guarnizioni
o che serviranno da… supporto, come il cono) e quali
quelli del gelatiere. Guardiamo con maggiore attenzione
a quest’ultimo, dal momento che le aziende dovrebbero
già rispondere alla nuova normativa.
Abbiamo detto che le vigenti disposizioni in tema di
documenti di consegna possono già essere un dato
sufficiente per ottemperare alle disposizioni di legge.
Sì, perché in caso di emergenza, le autorità sanitarie
devono essere in grado:
a) di risalire a tutte le aziende fornitrici degli
ingredienti utilizzate in una determinata produzione;
b) di individuare a chi sono stati venduti prodotti in
cui sia stato utilizzato un determinato ingrediente.
È interessante notare che le disposizioni però non
indicano “in quale modo” occorra archiviare queste
informazioni, mentre è necessario “disporre” di queste
informazioni. Per assurdo, un bravo gelatiere con una
memoria di ferro, non ha bisogno di alcun supporto.
Battute a parte, facciamo degli esempi concreti per
spiegarci meglio.
ESEMPIO 1: UN PROBLEMA “A
MONTE”
Poniamo che si sviluppi una situazione di allarme
dal fornitore dello zucchero, il quale, avendo
individuato la nostra gelateria tra quelle fornite con
una partita difettosa, ci chiede la immediata
restituzione di quella partita che ci ha consegnato il
14 febbraio 2005.
Dai documenti in nostro possesso verifichiamo che in
quella data ci sono arrivati 10 sacchi da 20 kg. Andiamo
in magazzino e troviamo 4 sacchi corrispondenti a quella
partita, ancora chiusi, più uno già aperto e
parzialmente utilizzato. Diamo immediata disponibilità
per la restituzione di questi, mentre dobbiamo
identificare quando e in quali prodotti abbiamo
utilizzato i rimanenti sacchi non più disponibili.
Le nostre abitudini ci consentono di dire che se lo
zucchero è arrivato il 14 febbraio, significa che
stavamo esaurendo quello che avevamo in casa, per cui è
molto probabile che avremmo potuto lavorare senza
utilizzare quello nuovo, per almeno altri 7-8 giorni.
Non vogliamo rischiare di commettere errori, per cui
affermiamo con certezza che “sicuramente non è uscito
dalla nostra gelateria nessun gelato prodotto con lo
zucchero incriminato prima del 19 febbraio”.
Lo zucchero entra in tutti i gelati, per cui la
comunicazione che siamo tenuti a dare alle autorità
sanitarie è che avevano come ingrediente lo zucchero in
questione: 1) (che cosa) tutti i gelati venduti, 2)
(quando) ad iniziare dal giorno 19 febbraio e fino ad
oggi, 3) (a chi) venduti a tutti i clienti della mia
gelateria.
Provvediamo inoltre a togliere immediatamente dalla
vendita tutti i gelati esposti e certamente prodotti con
quello zucchero.
Sarà poi l’autorità sanitaria a stabilire come agire,
dal momento che il “richiamo” di un prodotto venduto
sfuso e spesso per il consumo immediato, è difficile da
organizzare.
Ma è altrettanto chiaro che se la partita in questione
dovesse mettere a repentaglio la vita dei consumatori,
l’autorità sanitaria dovrà attivarsi per invitare tutti
i nostri clienti in ospedale per una immediata visita di
controllo.
ESEMPIO 2: UN PROBLEMA “A
VALLE”
Qualora invece si dovesse riscontrare il problema
a valle (un cliente che manifesta seri problemi di
salute da imputare al consumo del nostro gelato o, più
semplicemente, un campione di gelato che, sottoposto ad
esame microbiologico, dà risultati così anomali da poter
mettere a repentaglio l’incolumità delle persone), il
nostro compito è quello di:
a) individuare quale gelato ha provocato questo effetto;
b) togliere dalla vendita quel gelato e individuare, nel
nostro magazzino, tutti gli ingredienti che sono stati
utilizzati per quel gelato;
c) comunicare, a tutti i fornitori degli ingredienti che
abbiamo messo in quel gelato, qual è il problema che si
è registrato e, contestualmente, avvertire le autorità
sanitarie.
Nella logica dell’Haccp si deve inoltre fare un accurato
esame del processo produttivo del nostro laboratorio, al
fine di accertarci che le cause non siano da imputare a
noi.
Questo secondo caso è quello in cui il numero del lotto
di produzione di ogni ingrediente ci permetterà di dare
a ciascuna azienda una comunicazione precisa, così da
mettere sotto inchiesta solo quella determinata partita
la quale, oltre che a noi, è stata consegnata a pochi
altri colleghi, evitando così un richiamo generalizzato
e poco efficace.
BASTA SOLO UN PO’ DI ORDINE
Ed è sempre questo secondo caso che ci fa
comprendere il senso non solo di conoscere il lotto di
produzione, ma anche perché un minimo di ordine nel
nostro archivio ci permette già di rispondere con
precisione al dettato legislativo.
Se, ad esempio, il laboratorio a cui affidiamo
periodicamente il nostro gelato per analizzarlo, scopre
(per assurdo) che quello alla fragola contiene una
sostanza tossica, l’individuazione dei fornitori sarà
effettuata guardando agli ingredienti della ricetta per
trovare chi ci ha venduto quei prodotti. Semplificando:
zucchero, destrosio, pasta di fragola, acqua, fragole
fresche.
Ma cosa comunicare?
Un archivio ben organizzato ci permetterà di individuare
la data dell’ultima fornitura e di avere di conseguenza
i lotti da mettere sotto esame, per cui potremo
affermare che il gelato che contiene quella sostanza
tossica è stato prodotto certamente con lo zucchero che
ci è stato consegnato in data 14 febbraio, il destrosio
in data 25 febbraio, le fragole fresche acquistate dal
fruttivendolo abituale il 6 marzo, la pasta di fragola
in data 2 marzo, e l’acqua dell’acquedotto comunale
degli ultimi tre giorni. Sembra complesso, ma in realtà
questa operazione permette di salvaguardare tutti gli
altri fornitori di tutti gli altri ingredienti, a
cominciare, ad esempio, dal fornitore di latte fresco,
di uova, ecc. che non entrano in quella ricetta.
Se questo genere di controllo può essere effettuato
facilmente utilizzando le nostre ricette e le scritture
contabili in essere attualmente, non è necessario
attivarsi in alcun modo, anche perché le aziende
fornitrici sono organizzate (o si stanno organizzando in
tal senso) per fornirci anche il numero di lotto di
produzione. In pratica si tratta di avere un registro
dei fornitori di prodotti, dove sono indicati tutti i
propri fornitori senza escludere nessuno, nemmeno il
fruttivendolo abituale e quello occasionale.
SI PUO’ FARE DI PIU’, MA NON E’
OBBLIGATORIO!
Ora, dal momento che la questione della
rintracciabilità sta preoccupando molti operatori, non
mancano coloro i quali vorrebbero organizzarsi per
rispondere ancora meglio alle nuove disposizioni.
È però doveroso ricordare che, a questo punto, siamo
fuori dall’obbligatorietà, siamo cioè nell’ambito delle
facoltà. Non solo, ma è necessaria un’altra
considerazione: quella di valutare i rischi effettivi
dello specifico settore della gelateria. È vero, mai
dire mai, ma è un dato di fatto evidente che questo
nuovo dispositivo di legge nasce da vicende molto ma
molto più gravi di quanto non ne siano mai nate nel
nostro settore.
Probabilmente dunque non è il caso che i gelatieri si
armino di lanciamissili per colpire una zanzara.
E comunque sia, ecco di seguito come, puntando alla
semplicità, si potrebbe aumentare la prevenzione
nell’ambito della gelateria, ricordando, come abbiamo
già detto, anche un altro aspetto della norma: essa non
indica gli strumenti di cui dotarsi per la
rintracciabilità, ma lascia al singolo imprenditore
scegliere come organizzarsi.
Ecco perché quanto riportiamo di seguito è solo
un’indicazione. Ognuno può organizzarsi come meglio
crede.
Prima possibilità
Oltre un costante aggiornamento del registro fornitori,
si potrebbe organizzare, proprio per rispondere meglio
al concetto di rintracciabilità, un “registro di
rintracciabilità in entrata” (ribadiamo che questo è un
suggerimento, non un obbligo!) sul quale annotare:
a) data di ingresso in magazzino,
b) nome del prodotto e marca,
c) azienda di provenienza (distributore o casa madre).
Seconda possibilità
Quello stesso “registro di rintracciabilità in entrata”
potrebbe a sua volta essere ancora migliorato
aggiungendo altri dati, come il numero (o i numeri) di
lotto del prodotto (o più semplicemente il numero del
documento di trasporto) e la data di primo utilizzo in
laboratorio, una sorta di “primo scarico”, così da poter
sapere in quale data si inizia ad utilizzare quello
specifico prodotto.
Terza possibilità
Se, come indicato nella norma più generale, si volesse
anche tenere traccia delle “uscite” del prodotto,
bisognerebbe avere anche un registro della
“rintracciabilità in uscita”, sul quale indicare, per
ciascuna mantecazione, oppure per ciascun gusto di
gelato, o per tutti i gusti prodotti in un determinato
giorno, le correlazioni con gli ingredienti (ovvero la
ricetta di ciascun gusto).
Basterebbe quindi tenere nota di quali e quanti gelati
vengono prodotti in un giorno: sarà poi la ricetta di
ciascun gusto a permetterci di risalire agli ingredienti
ed ai fornitori.
MA NE VALE LA PENA?
Abbiamo esposto, in linea teorica, questi tre
livelli di “rintracciabilità” per spingere il lettore a
una riflessione: se è vero che concettualmente non
sarebbe poi così difficile organizzarsi, in pratica
mettersi a scartabellare documenti su documenti da
ricopiare, soprattutto per aziende familiari e con pochi
dipendenti, diventa tempo prezioso sottratto ad altre
mansioni probabilmente più importanti.
Soprattutto perché occorre tenere presente che è
impossibile “tenere traccia” di tutti i clienti entrati
in gelateria in un determinato giorno o in un
determinato periodo al fine di “rintracciarli” in caso
di emergenza (più avanti vedremo che comunque il cliente
finale non è menzionato dal Regolamento in questione).
A causa di questa impossibilità, sia che ci si organizzi
con un esasperante e rigoroso controllo, sia che ci si
limiti ad avere in buon ordine il registro fornitori,
qualora si verificasse una situazione di emergenza,
l’eventuale richiamo (o allarme) che verrebbe diramato
con l’intervento delle autorità sanitarie, non potrebbe
essere che genericamente rivolto a tutti coloro che “nei
giorni xy sono entrati nella gelateria yz per acquistare
gelato”.
Più improbabile ci sembra, invece, che venga specificato
che – ad esempio - tra quei clienti si cerchino “solo
coloro che hanno acquistato i gusti al latte, ma non
quelli al cioccolato”.
Un’altra considerazione da tenere presente è che, con un
registro fornitori e un ordinato archivio dei documenti
di trasporto, risalire alla materia prima e al fornitore
è più facile di quanto non si possa immaginare: il
gelatiere per esperienza sa in quanto tempo vende il suo
gelato, in base al suo ricettario sa cosa utilizza, in
base a come organizza il suo magazzino sa ogni quanto
tempo arrivano le diverse materie prime, quindi sa
individuare con quella necessaria dose di certezza a
quale data può essere ricercato l’arrivo di una
determinata materia prima utilizzata nelle diverse
lavorazioni.
A questo punto la “rintracciabilità” adottata in
gelateria può sensibilmente migliorare le informazioni
necessarie?
Ecco perché torniamo a ribadire ciò che abbiamo detto in
apertura: ciascuno è libero di organizzarsi come crede,
ma dal momento che la normativa impone di avere: a)
descrizione dei prodotti in entrata; b) identificazione
del fornitore (cose che possiamo sapere dalla normale
documentazione di consegna), riteniamo che per
ottemperare al Regolamento di cui stiamo parlando, sia
semplicemente opportuno organizzare con buon ordine (per
data o per fornitore o come meglio si preferisce)
l’archivio dei documenti di trasporto degli ingredienti
e delle materie prime commestibili (quindi anche coni,
guarnizioni, topping ecc.).
Per quanto riguarda invece il gelato venduto al
consumatore, è da notare che l’articolo 18 in questione,
al comma 3 parla espressamente di “individuare le
imprese alle quali” vengono forniti i propri prodotti. E
dal momento che il consumatore non è un’impresa…
Attenzione, però: questo non significa né che bisogna
lavarsene le mani, né che a ogni cliente si debba
chiedere la carta d’identità o videoregistrare tutti.
È però evidente che, essendo comunque la gelateria
inserita nell’iter produttivo del gelato, ed avendo
comunque una responsabilità verso gli avventori, una pur
minima “traccia” dei clienti può essere attivata,
proprio per agevolare l’eventuale necessità di
“rintracciarli”. Come? Ad esempio tenendo una semplice
memoria (come potrebbe essere un semplice diario) degli
eventi eccezionali, come la visita di una scolaresca,
una manifestazione che si tiene davanti al locale grazie
alla quale avremo qualche cliente in più, un pullman di
turisti…
E i laboratori artigianali?
I laboratori artigianali o le stesse gelaterie che
producono in proprio per poi rivendere il gelato (solo o
anche) a terzi, ristoranti, altre gelaterie, catene di
negozi, ecc. hanno invece la necessità di attivarsi per
garantire la rintracciabilità sia in “entrata” sia in
“uscita”.
Mentre per quanto riguarda i prodotti in entrata vale
quanto detto in merito alle gelaterie, per i prodotti in
“uscita” è necessario avere: a) descrizione del
prodotto; b) identificazione dell’operatore che lo
riceve; c) lotto o indicazioni simili come prescrive il
D.L. 109/1992 (indicazioni riguardanti l’etichettatura).
È evidente che, anche in questo caso, un’organizzazione
rigorosa nell’archiviazione dei documenti consente di
adeguarsi alla normativa, avendo l’accortezza, se non è
già prevista, di indicare anche la data di produzione
(della vaschetta, del semifreddo, della torta gelato…),
così da poter effettuare, se necessario, la giusta
correlazione tra il momento della produzione e gli
ingredienti disponibili in quel momento nel laboratorio.
E LE AZIENDE?
Ci pare fuori luogo dare qui le indicazioni
alle aziende fornitrici di prodotti che fanno parte
della filiera alimentare del gelato, perché la
disposizione è in vigore dal primo di gennaio 2005 e
tutte dovrebbero già rispondere alla nuova normativa.
È però bene che anche il gelatiere sappia che i loro
fornitori hanno semplicemente l’obbligo di codificare le
merci in uscita (o con un numero di lotto o con un altro
adeguato sistema che ne consenta la rintracciabilità),
al fine da poter risalire al momento produttivo, al
fornitore e per individuare, se necessario, tutti i
destinatari di uno stesso prodotto. Hanno anche
l’obbligo di tenere traccia delle materie prime in
entrata, sapendo poi, in base alla loro specifica
organizzazione, per quali produzioni sono state
utilizzate.
Non è però necessario che il numero di lotto “in uscita”
debba in qualche modo rendere immediato il collegamento
con il numero di lotto “in entrata”. Non è necessario
perché la normativa non dice nulla in riferimento al
processo produttivo, regolato da altre norme in tema di
igiene, di buona pratica, eccetera. Non è necessario,
infine, perché, qualora si verificasse un’emergenza, una
attenta analisi da parte degli addetti dell’azienda (il
comitato interno della sicurezza) permette comunque di
risalire alle materie prime in entrata.
Queste indicazioni (numero di lotto) non potranno mai
essere “leggibili” dall’utilizzatore (il gelatiere) e
quindi non potranno (perché non è questo il loro scopo)
parlare delle origini di quel determinato prodotto. Sono
solo i fornitori, a poter dare un corretto significato a
ciò che per il gelatiere altro non è che un semplice
numero.
Comunque sia è anche vero che – volendo – le aziende
possono organizzarsi in modo tale da avere un immediato
riscontro tra lotto di uscita e lotto di entrata, per
rispondere in modo ancor più professionale di quanto non
richieda la normativa. Ci sono aziende che si sono
attivate da tempo in questo senso, dimostrando così una
notevole sensibilità sull’argomento.
La data di scadenza
Un equivoco che sembra si stia diffondendo senza
ragione, riguarda la data di scadenza.
Così come è giusto che il gelatiere chieda l’indicazione
del lotto sui documenti di trasporto, c’è stato chi ha
preteso anche l’indicazione della data di scadenza dello
stesso.
A parte il fatto che la data di scadenza è sempre
indicata sulle confezioni e che la data di scadenza
della frutta fresca acquistata dal fruttivendolo di
fiducia non è scritta da nessuna parte, in questo caso
si tratta di usare solo il buonsenso.
Il Regolamento CEE 178/2002, prima di dettare le norme
ha una lunghissima premessa.
Tra le mille citazioni vi sono anche quelle che dicono
che gli operatori del settore alimentare sanno fare bene
il loro mestiere e devono continuare a farlo.
Se fino a ieri la data di scadenza faceva parte delle
buone norme di organizzazione del magazzino, perché
dovrebbe cambiare adesso? La data di scadenza, quindi,
non ha motivo di essere riportata sui documenti di
consegna.
Le sanzioni
Una curiosità non di poco conto: per ora non sono ancora
state stabilite le sanzioni, che il Governo italiano
dovrà decide, rispondendo così all’ultimo comma
dell’articolo 17 della norma, che recita: “Gli Stati
membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da
applicare in caso di violazione della legislazione sugli
alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono
essere effettive, proporzionate e dissuasive”.
Conclusione? Nulla è da prendere alla leggera, ma
certamente c’è tutto il tempo di organizzarsi per bene,
con calma e con tranquillità.
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Stralcio dal
Regolamento CEE 178/2002
Art. 18 - Rintracciabilità
1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità
degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla
produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza
destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di
un mangime.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono
essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un
alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione
alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a
far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti
operatori devono disporre di sistemi e di procedure che
consentano di mettere a disposizione delle autorità
competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono
disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese
alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni
al riguardo sono messe a disposizione delle autorità
competenti che le richiedano.
4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato
della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere
adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la
rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni
pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da
disposizioni più specifiche.
5. Le disposizioni per l'applicazione in settori specifici
del presente articolo possono essere adottate secondo la
procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
Art. 19 - Obblighi
relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare
1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha
motivo di ritenere che un alimento da lui importato,
prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia
conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e
l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di
tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare
immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le
autorità competenti. Se il prodotto può essere
arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori,
in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se
necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori
quando altre misure siano insufficienti a conseguire un
livello elevato di tutela della salute.
2. Gli operatori del settore alimentare responsabili di
attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non
incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla
sicurezza o sull’integrità dell’alimento devono, entro i
limiti delle rispettive attività, avviare procedure per
ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di
sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza
degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni
necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando
agli interventi dei responsabili della produzione, della
trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità
competenti.
3. Gli operatori del settore alimentare informano
immediatamente le autorità competenti quando ritengano o
abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso
sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi
informano le autorità competenti degli interventi adottati
per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono
né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità
competenti, in base alla legislazione nazionale e alla
prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa
prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un
prodotto alimentare.
4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le
autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad
evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che
forniscono o hanno fornito.
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AZIENDE DI
CONSULENZA...
Tra certificazioni “ISO” e con l’avvento dell’Haccp, anche
il nostro settore è divenuto oggetto di interesse da parte
di aziende di consulenza che, dopo essersi proposte per
“aiutare” gli operatori ad organizzare i propri sistemi di
autocontrollo o, in casi più rari, per affiancarsi
nell’acquisizione della certificazione ISO, ecco ora un
altro ghiotto momento di penetrazione nel comparto della
gelateria artigianale offerto, appunto, dal tema della
rintracciabilità.
Premesso che ciascuno è libero di operare come meglio crede,
riteniamo però opportuno offrire al lettore un momento di
riflessione, affinché un eventuale approccio con aziende di
consulenza possa essere il più chiaro possibile.
Fermo restando, come abbiamo spiegato, che se il proprio
archivio dei documenti delle materie prime in entrata è
tenuto in buon’ordine e facilmente consultabile in caso di
necessità, la gelateria risponde già agli obblighi
prescritti, è pur vero che una organizzazione più rigorosa
(ma assolutamente volontaria) potrebbe interessare qualche
lettore.
In questo caso i nostri suggerimenti sono semplici: innanzi
tutto rivolgersi ad aziende che abbiano un “curriculum”
verificabile nell’ambito della consulenza aziendale.
Poi è opportuno diffidare da chi fornisce informazioni
fuorvianti, del genere che “ora è tutto obbligatorio”,
oppure “bisogna cambiare completamente l’organizzazione
della gelateria”: sono messaggi inattendibili.
E consigliabile, invece, se proprio si vuole realizzare una
più mirata rintracciabilità, confrontarsi con queste aziende
in merito a ciò che è obbligatorio e ciò che è facoltativo,
e capire se quanto ci viene proposto è in uno o nell’altro
ambito.
E poi scegliere, in base al costo e in base al risultato che
si otterrebbe, rispetto quello che già si può ottenere senza
il loro intervento. |
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PRODOTTI PER
GELATO: UN ESEMPIO DA ACQUI TERME
La Giuso di Acqui Terme è un’azienda che ha creduto fin da
subito alla necessità della rintracciabilità, tant’è che da
diversi anni ha attuato su base volontaria la
rintracciabilità interna, confermando una volta di più che
le linee guida dell’azienda si basano su tre aspetti
fondamentali: qualità, sicurezza, affidabilità.
Quando il regolamento CEE 178/2002 è stato approvato dal
Parlamento Europeo, la Giuso si è preoccupata di informarne
correttamente i propri clienti, così già al Sigep 2003
presentava il suo codice di tracciabilità su tutti i
prodotti e oggi, che la normativa è in vigore, compie un
ulteriore passo avanti. Se è vero che la norma impone di
sapere cosa si acquista e da chi, cosa si vende e a chi,
senza però che tra i due momenti vi sia un collegamento
(perché non è chiesta la rintracciabilità interna, ovvero
non è necessario seguire passo a passo tutto l’iter di
trasformazione dei prodotti), l’azienda di Acqui non solo ha
organizzato la rintracciabilità interna, ma ha recentemente
acquisito dalla S.G.S. anche la certificazione UNI 11020 che
ne garantisce la corretta applicazione. Giuso, dunque, non
solo sa quale materia prima riceve e da chi; non solo sa
quale prodotto consegna e a chi, riportando in etichetta il
lotto di produzione, ma gestisce un più ampio numero di
informazioni.
Quantità, data di arrivo, lotto di riferimento e altre
informazioni aggiuntive dei prodotti in entrata non solo
vengono registrati, ma sono anche correlati ai prodotti in
uscita, in quanto tutto il processo produttivo viene
monitorato fin nel dettaglio: viene identificata la
linea/macchina usata, viene stabilita la correlazione tra i
diversi ingredienti che faranno parte di un unico prodotto,
viene registrato il momento preciso della produzione. Giuso,
dunque, dall’analisi del codice di rintracciabilità, è in
grado di sapere sempre, a fronte di ogni prodotto uscito
dall’azienda, quando è andato in produzione, su quale linea,
quando e da chi ha ricevuto tutti gli ingredienti che fanno
parte di quella specifica partita. |
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