La legge 34 dell’11 marzo 2026 istituisce con l’articolo 16 il seguente obbligo: «Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato e all’artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all’albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali… Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è irrogata dall’autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all’1 per cento del fatturato dell’impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore a euro 25.000 per ogni violazione…»
Quando il legislatore cala dall’alto norme che si dovrebbero applicare a centinaia di attività merceologiche diverse tra loro il rischio di scadere nel ridicolo è spesso elevato. È questo il caso che affligge anche il nostro settore: se è vero che poco meno del 70% delle attività con annessa produzione di gelato (siano esse gelaterie pure o pasticcerie con produzione di gelato) sono già iscritte all’albo artigiani, abbiamo circa 7/8.000 laboratori (e almeno 10.000 rivendite) che iscritte all’albo artigiani non sono.
La scelta di non aderire al segmento artigiano è dovuta a criteri previdenziali, dimensionali dell’impresa e della compagine societaria È follia pura pensare che se il sottoscritto decidesse di acquistare una gelateria artigianale essa perderebbe automaticamente la sua caratterizzazione artigianale essendo io socio di capitale (e non socio artigiano con attività prevalente all’interno del laboratorio). Resta da capire se la presente norma, già in essere dallo scorso Aprile, resterà, come tante altre prima di lei, inapplicata o se vedremo le autorità travestite da finte giustiziere inseguire gli imprenditori che sono artigiani (ma che non possono più definirsi tali) per multarli con decine di migliaia di euro di ammende da pagare lungo tutto lo stivale. Se possiamo arrivare a comprendere la ratio che movimentava il legislatore a carattere generale, scendendo nel concreto della gelateria artigianale non possiamo che constatare l’idiozia pura del concetto. Più o meno “Artigianale” è il prodotto indipendentemente dall’inquadramento della ragione sociale che lo produce. Emerge in questo contesto l’esigenza sempre più stringente di una legge o, quantomeno, un disciplinare volontario che chiarisca al consumatore cosa è gelato artigianale da cosa non lo è. Questo concetto, troppo spesso giocato in contrapposizione al gelato industriale, per decenni è stato superficialmente ascritto alla produzione con freezer non continui, ma è chiaro che scendendo nello specifico si dovrebbe parlare di Gelato Artigianale quando beneficia di produzione con Mantecatori di tradizione italiana a cilindro aperto e con ricettazione ispirata alla tradizione artigianale nata nel nostro paese. In attesa di capire quali saranno gli sviluppi consigliamo alle gelaterie di verificare attentamente la comunicazione sia fisica che digitale della gelateria e di valutare, qualora ve ne siano i requisiti, di iscriversi all’albo imprese artigiane presente presso la camera di commercio di zona.
Marco Levati

